GIURISDIZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE - T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 07-12-2017, n. 5781

GIURISDIZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE - T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 07-12-2017, n. 5781

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida e il pagamento di una sanzione pecuniaria adottato in quanto l'interessato circolava alla guida dei proprio veicolo nonostante avesse la patente sospesa a seguito di provvedimento prefettizio. In caso di impugnazione di un'ordinanza prefettizia di revoca di patente di guida emanata ex art. 218, co. 6, del codice della strada, che integra una sanzione amministrativa accessoria, la relativa impugnazione deve, infatti, essere proposta davanti al giudice di pace. (dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione)T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 07-12-2017, n. 5781

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania, p.zza Municipio;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento protocollo numero 1558\2017 emesso dal Prefetto di Caserta, Area III\Pat. in data 08\09\2017, con cui si decretava la REVOCA della patente di guida n.-OMISSIS-(e di ogni altra patente eventualmente posseduta) del Sig. -OMISSIS- ordinando al medesimo di pagare la somma di Euro 2004,00 (duemilaquattro) per sanzione pecuniaria. entro 30 ( trenta ) giorni dalla data di notifica del provvedimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente ha impugnato l'atto, protocollo numero 1558\2017, emesso dal Prefetto di Caserta, Area III\Pat. in data 08\09\2017, con cui si decretava la REVOCA della patente di guida n.-OMISSIS-(e di ogni altra patente eventualmente posseduta) del Sig. -OMISSIS- ordinando al medesimo di pagare la somma di Euro 2004,00 (duemilaquattro) per sanzione pecuniaria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento;

Ritenuto che il giudizio può essere definito con "sentenza in forma semplificata", ex art. 60 c.p.a., come da avviso di rito dato in udienza, ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, come del resto dedotto in ricorso da parte ricorrente;

Rilevato che l'atto in contestazione è stato, infatti, adottato ai sensi del citato art. 218, comma 6, del c.d.s., secondo il quale: "Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.006 a Euro 8.025 ...", in quanto il ricorrente circolava alla guida dei proprio veicolo nonostante avesse la patente sospesa per mesi uno, ai sensi dell'art. 142/9 C d.S., a seguito di decreto n" 1816/2017 emesso dalla Prefettura di Terni in data 12/12/2016 e notificato il 13106/2017;

Considerato, quindi, che nella fattispecie in esame non viene in rilievo una revoca della patente disposta ai sensi dell'art. 120 del c.d.s. per la perdita dei requisiti soggettivi in capo al titolare ma una sanzione accessoria a quella pecuniaria, contestualmente irrogata, per cui trova applicazione l'art. 205 dello stesso Decreto legislativo -OMISSIS-(come più volte modificato e da ultimo sostituito dall'articolo 34, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150), in base al quale: "Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150";

Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Umbria, sez. I, 10.9.2012, n. 360; T.A.R. Veneto, sez. III, 13.4.2011, n. 595; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15.9.2011, n. 312; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 25.6.2010, n. 6010; Cassazione civile, Sezioni Unite, 6.2.2006, n. 2446), già condiviso dalla Sezione (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 13/06/2017, n. 3209), secondo cui in caso di impugnazione di un'ordinanza prefettizia di revoca di patente di guida emanata ex art. 218, co. 6, del codice della strada, che integra una sanzione amministrativa accessoria, la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al giudice di pace;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere devoluto alla giurisdizione ordinaria, competente in materia (Giudice di Pace), ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. n. 285 del 1992, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, L. n. 689 del 1981, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendosi l'Amministrazione resistente costituita e che il contributo unificato debba rimanere a carico di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., in favore del G.O. innanzi al quale le parti potranno riassumere il ricorso entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere


Avv. Francesco Botta

Rimani aggiornato, seguici su Facebook